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Mutui bancari, novità per il 2011
Le novità apportate ai mutui bancari dal Consiglio di Stato riguardano principalmente la migrazione, l’estinzione e la riaccensione di un mutuo, il cambio del mutuo. La migrazione è il trasferimento, anche detto surroga, del mutuo da una banca ad un’altra. Il mutuatario è libero di effettuare questa operazione qualora un’altra banca offra tassi di interesse migliori e agevolazioni più vantaggiose. Il mutuo bancario viene dunque trasferito ad un’altra banca che dopo 10 giorni lavorativi dalla richiesta della banca originaria, deve conoscere le informazioni necessarie e la data di trasferimento del mutuo bancario. L’intera operazione deve completarsi entro 30 giorni lavorativi. altrimenti il cliente può richiedere alla banca originaria il risarcimento dell’1% del valore del mutuo da trasferire per ogni mese di ritardo. Il mutuo bancario estinto e riacceso si ha quando il prestito viene chiuso con una banca, estinto appunto, e aperto con una nuova. In tal caso la banca originaria non può richiedere il pagamento di alcuna penale. Il terzo oggetto della nuova modalità di funzionamento dei mutui bancari riguarda il cambio del prestito, dunque del tasso di interesse e della durata del mutuo. Si tratta in tal caso di un accordo tra il mutuatario e la banca che acconsente a modificare le condizioni del prestito erogato con il proprio cliente per agevolarlo nel pagamento. Anche in questo caso il cliente può negoziare e modificare la tipologia del mutuo bancario, il tasso di interesse applicato e la durata del prestito stesso, senza dove pagare alcuna spesa bancaria.
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